Proroga della validità delle Carte d’Identità al fine del riconoscimento

Proroga della validità delle Carte d'Identità al fine del riconoscimento

Proroga della validità delle Carte d’Identità al fine del riconoscimento

[su_panel background=”#f3eadb” border=”3px solid #ec0707″ shadow=”12px 2px 28px #e1c5c5″ radius=”8″ target=”blank”]IMPORTANTE.: Il DL 7 ottobre 2020, n. 125 convertito dalla legge 27 novembre 2020 n.159, ha nuovamente modificato l’art.104 comma 1, del DL 17 marzo 2020 n18, disponendo la proroga al 30.04.2021 della validita’ delle Carte d’Identità al solo fine del riconoscimento. La validità della Carta d’Identità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.[/su_panel]

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Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.35 c.2 del D.P.R. 445/2000, “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.

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