Tar annulla vincolo culturale su complesso ex Spigadoro Petrini

I giudici umbri respingono il secondo decreto della Soprintendenza

Tar annulla vincolo – Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha disposto l’annullamento del secondo provvedimento di vincolo emesso dalla Soprintendenza nei confronti del complesso industriale storico Spigadoro Petrini situato nel territorio di Bastia Umbra. La decisione accoglie integralmente i ricorsi presentati dalle società Mignini & Petrini spa e Molini Spigadoro spa avverso il decreto ministeriale emanato lo scorso 19 settembre dal dipartimento della Cultura.

Sentenza favorevole alle società ricorrenti

Il collegio giudicante ha ritenuto che le motivazioni fornite dall’ente preposto alla tutela non raggiungessero il livello di solidità richiesto dalla normativa vigente in materia di beni culturali.

Nel provvedimento i magistrati amministrativi sottolineano un elemento decisivo: la documentazione acquisita dalla Soprintendenza descrive effettivamente il percorso evolutivo dell’azienda Petrini durante il corso del Novecento, tuttavia non identifica con specifiche storiche concrete, scoperte tecniche rilevanti o episodi significativi capaci di differenziare quell’insediamento rispetto ad altre realtà manifatturiere coeve. I giudici escludono che il solo successo imprenditoriale dell’organizzazione economica, insieme al richiamo generico a significati identitari locali, costituisca fondamento sufficiente per l’imposizione di una misura protettiva così estensiva.

Contraddizioni nei pareri della Soprintendenza

Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla sentenza riguarda l’incoerenza riscontrata nei pareri espressi dall’organo tutelante nel corso del tempo. Nel 2018 la Soprintendenza aveva valutato la torre Petrini e l’intero complesso come elementi capaci di esercitare un marcato impatto sulle visuali paesaggistiche dell’area circostante, soprattutto in relazione alle prospettive visive verso Assisi. Questa precedente valutazione non trova però coerente continuità nel secondo provvedimento di vincolo, dove secondo il Tar manca una motivazione articolata in grado di superare le obiezioni che avevano determinato l’annullamento della prima imposizione di vincolo, già cassata con una precedente decisione del medesimo Tar e successivamente confermata anche dal Consiglio di Stato.

I magistrati evidenziano inoltre alcune carenze procedurali significative, tra cui l’assenza di sopralluoghi direttamente condotti all’interno degli immobili interessati prima dell’adozione del provvedimento vincolistico. Questa mancanza viene ritenuta particolarmente grave considerando la natura e l’estensione della limitazione imposta ai diritti di proprietà.

Acquisizione dello stato dell’archivio Lilli

Nel contesto della causa, il Tar ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso concernente l’archivio dell’architetto Dino Lilli, già acquisito dallo Stato attraverso il meccanismo della donazione da parte degli eredi. Questa determinazione non incide sulla questione centrale relativa al vincolo del comparto industriale, ma rappresenta un elemento ulteriore del contenuto decisionale complessivo.

Il Tribunale ha dunque disposto l’annullamento integrale del secondo decreto emesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, insieme a tutti i relativi allegati tecnici. Le spese di giudizio sono state ripartite tra le parti contendenti secondo il principio della compensazione.

Il commento dell’amministrazione comunale

Francesco Fratellini, che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco durante la fase iniziale di questo contenzioso amministrativo, ha manifestato soddisfazione per l’esito del procedimento giudiziario. Fratellini rivendica il ruolo determinante svolto dall’amministrazione comunale nel promuovere il ricorso avverso il primo decreto vincolistico, sottolineando come quella scelta si sia rivelata corretta. «La sentenza conferma pienamente ciò che l’amministrazione ha sostenuto sin dalle origini del contendimento – ha dichiarato Fratellini -: non sussistevano elementi di carattere sufficientemente robusto per motivare un provvedimento così limitativo del diritto di proprietà e della capacità di intervento urbanistico su un’area cruciale per lo sviluppo della città». Secondo l’ex assessore, la pronuncia giudiziale rappresenta una riaffermazione del delicato equilibrio che deve sussistere tra le istanze di preservazione del patrimonio culturale e le necessità di rigenerazione urbana.

Prospettive di riqualificazione dell’area

La decisione del Tar riaprirà ora il dibattito politico e amministrativo attorno alle strategie di trasformazione e recupero del comparto ex Spigadoro Petrini. L’annullamento del vincolo elimina un ostacolo significativo che per anni ha condizionato le opzioni di sviluppo dell’area, precedentemente caratterizzata da attività manifatturiera e ora al centro di strategie di riconsiderazione urbanistica. Le società proprietarie e l’amministrazione comunale potranno ora proseguire nella definizione di progetti di rigenerazione dello spazio industriale dismesso, con l’obiettivo di reintegrare quella zona nelle dinamiche vitali del territorio bastiano.

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