A proposito delle dimissioni di Daniela Brunelli

Premio Poesia Insula Romana 2015, prima classificata una poetessa bastiola

del Direttore, Marcello Migliosi
Gentili lettori, come avrete letto, ho scritto delle dimissioni della presidente della Pro Loco di Bastia Umbra, Daniela Brunelli. Da quel momento il mio telefono è diventato incandescente. Ma, badate bene, non mi si chiedeva: “Direttore, sa mica le ragioni“, o piuttosto. “Ma è vero? Abbiamo letto cio’ che ha scritto usando il condizionale e senza virgolette”…no! Si chiedeva ben altro. Chi è stato a passarmi la lettera di dimissioni. Questo mi si voleva sapere. Anzi di più, si voleva sapere se a darmi la lettera fosse stata la stessa Presidente. NO! CATEGORICAMENTE NO. Non è stata la signora Brunelli.

Per quanto riguarda, invece, voler ad ogni costo sapere se ho ricevuto o non ho ricevuto la lettera dove si annunciano le dimissioni, io vi dico che un giornalista rispetta e tutela sempre le sue fonti, chiaro!

Il segreto giornalistico è un tema trattato con grande interesse in ambito comunitario e attiene non solo alla deontologia professionale ma anche alla privacy delle persone coinvolte nei fatti di cronaca e no.  Di regola il giornalista, nell’esercizio del diritto di cronaca ex art. 21 cost., dà la massima trasparenza alle fonti delle notizie, indicandole con precisione ai lettori o agli spettatori. Tuttavia, nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista è tenuto a rispettare il segreto professionale e ad informare il lettore di tale circostanza.

Tutto questo, ovvio, nel caso ci sia realmente qualche cosa da tutelare.  Il segreto giornalistico attiene, pertanto, alle fonti della notizia ed opera nel solo caso in cui ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle stesse. Questi principi sono stabiliti, tra l’altro, dalla legge sull’ordinamento della professione di giornalista (legge n. 69/1963) e dalla Carta dei doveri del giornalista, sottoscritta l’8 luglio 1993 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana.

Il segreto professionale non rappresenta necessariamente un limite alla professione di giornalista, ma è anche espressione della libertà di stampa. L’assenza della protezione delle fonti giornalistiche potrebbe, infatti, dissuadere le fonti giornalistiche dall’aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d’interesse generale.

Il segreto professionale sulle fonti della notizia è espressione in primis di un dovere tutelato sia in sede deontologica sia in sede penale. La violazione del segreto determina, infatti, l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del giornalista, che si svolge in primo grado dinanzi all’Ordine regionale dei giornalisti dove questi è iscritto e in secondo grado dinanzi all’Ordine nazionale.

Il procedimento può concludersi, ai sensi dell’art. 51 legge n. 69/1963, con l’irrogazione di sanzioni disciplinari, quali l’avvertimento, la censura, la sospensione o la radiazione del giornalista. Nel codice penale è previsto, altresì, il reato di rivelazione di segreto professionale, per il quale chiunque, avendo notizia, per ragione… della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento (art. 622, comma I, c.p.).

La protezione delle fonti, che contraddistingue il segreto giornalistico, rappresenta anche una garanzia alla libertà di stampa e alla privacy del giornalista.

Il segreto professionale è manifestazione quindi della libera manifestazione del pensiero (art. 21 cost.) e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 cost.).

Finalità dell’istituto è garantire i canali informativi del giornalista attraverso una “copertura” della persona che comunica le notizie riservate, e ciò in nome e a vantaggio della libertà e completezza della informazione.

Si configura così una sorta di diritto all’anonimato, strumentale al diritto del cittadino di avvalersi dell’opera del giornalista per divulgare determinate notizie e strumentale all’interesse generale alla piena e libera informazione. Il segreto giornalistico non costituisce quindi un privilegio di categoria, ma uno strumento di tutela delle libertà democratiche e dei diritti individuali.

Se non vi basta, posso andare avanti…

Ah, dimenticavo, ci fosse stato uno e che dico uno, che si sia domandato cosa starà vivendo la Presidente. Personalmente, se il tutto dovesse essere confermato, ritengo che le sue dimissioni producano una grossa perdita nella comunità bastiola. Spero che il consiglio le rigetti e che la Presidente ci ripensi.

Marcello

 

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